L'adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia: adottare non è, quindi, un diritto degli adulti, che semplicemente possono dichiararsi disponibili ad adottare un bambino e chiedono che ne sia accertata l'idoneità.
L'istituto dell'adozione risponde, piuttosto, al diritto di ogni bambino di avere una famiglia.
Il percorso ha delle differenze a seconda che si voglia adottare un bambino italiano oppure non italiano.
Adozioni internazionali
Fino al 1983, anno in cui fu riformata la legge sull'adozione internazionale, essa era regolata secondo la legge vigente negli stati di appartenenza dei bambini in stato di abbandono.
Questo consentiva l'applicazione di regole a volte fin troppo permissive.
Il regolamento dell'adozione internazionale oggi fa riferimento alla legge n. 476 del 1998 con cui l'Italia ha aderito alla convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
Il principio cui si ispira la legge sull'adozione è quello della sussidiarietà: l'adozione internazionale è l'ultima strada da seguire, quando non sia stato possibile aiutare il bambino all'interno della sua famiglia e del suo paese d'origine. In quest'ottica, quindi, l'adozione internazionale rappresenta un modello di società civile improntato alla solidarietà per l'infanzia abbandonata a sé stessa, piaga dei paesi più poveri del mondo.
Il percorso da seguire per adottare un minore straniero:
1) Dichiarazione disponibilità
Il primo passo da compiere per una coppia che intende procedere all'adozione internazionale, è la dichiarazione di disponibilità. Essa va presentata all'ufficio di cancelleria civile del Tribunale dei Minori competente al proprio territorio di residenza.
I requisiti richiesti per l'adozione internazionale sono gli stessi richiesti per l'adozione nazionale e rispondono alla legge n. 184 del 1983.
2) Verifica dei requisiti
In questa fase, i servizi degli Enti Locali collaborano con il tribunale dei minori e devono accertare la presenza dei requisiti della coppia, valutarne le potenzialità genitoriali e raccogliere informazioni sulla situazione famigliare, personale e sociale dei coniugi.
3) Decreto di idoneità
Emanare il decreto di idoneità dei coniugi spetta al Tribunale dei Minori, che lo emette entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali.
Se viene decretata l'idoneità della coppia, il decreto viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato scelto dalla coppia.
4) Ricerca con l'ente autorizzato
I genitori devono rivolgersi ad un Ente Autorizzato che aiuterà la coppia nel perocorso adottivo.
La scelta dell'Ente determina anche la provenienza del bambino che si intende adottare: ogni ente, infatti, opera in determinate zone del mondo e non il altre.
5) Incontro all'estero
Una volta che le autorità competenti estere abbiano indicato all'ente autorizzato un bambino adottabile, l'ente convoca la coppia e con il suo assenso, organizza l'incontro tra i coniugi e il bambino.
Questo è il momento più delicato dell'intero percorso, in cui l'ente si fa carico interamente degli aspetti tecnici dell'incontro (trasferimenti dei coniugi nel paese estero, incontro col bambino, trasferimento in Italia del minore…), nonché della procedura di adozione, qualora l'incontro si concluda positivamente sia da parte di genitori e bambino, sia da parte dell'autorità estera.
6) Rientro in Italia
L'ingresso in Italia per il bambino accompagnato dai nuovi genitori viene autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali dopo aver ricevuto dall'Ente autorizzato la documentazione sull'incontro all'estero e il consenso dei coniugi.
7) Conclusione
La procedura si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. A questo punto, il minore viene a far parte a tutti gli effetti del nucleo famigliare, di cui assume il cognome, i diritti e i doveri di figlio legittimo e assume la cittadinanza italiana.
Adozione nazionale
Per poter adottare un bambino, è necessario che il bambino venga dichiarato adottabile, ovvero che ne sia accertato lo stato di abbandono. Solo allora, può avere inizio la procedura adozionale, che renderà il bambino adottato un figlio legittimo a tutti gli effetti.
Per presentare una domanda di adozione i coniugi devono assolutamente possedere i requisiti richiesti dalla legge (numero 184 del 1983).
Il percorso verso l'adozione di bambini italiani è il seguente:
1) Domanda di adozione
Si tratta di una domanda in carta semplice valida per 3 anni e rinnovabile. Essa deve essere accompagnata da tutti i documenti necessari a provare la presenza dei requisiti necessari.
2) Accertamento della capacità della coppia
Ricevuta la domanda di adozione, il Tribunale per i Minorenni dispone per una serie di accertamenti volti a stabilire l'effettiva idoneità della coppia all'adozione.
Il compito di effettuare queste indagini è affidato ai servizi socio-assistenziali degli enti locali in collaborazione con le unità sanitarie locali.
3) Affidamento preadottivo
Una volta terminate le indagini, il Tribunale per i Minorenni valuta la relazione inviata dall'ente locale e, in base ai dati raccolti, stabilisce se la coppia è idonea all'adozione.
4) Dichiarazione di adozione
Al termine dell'affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni verifica la sussistenza delle condizioni previste per legge e, col consenso del maggiore di 14 (o udito il maggiore di 12), valutati le informazioni e i risultati delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, formula il decreto di adozione.
Requisiti della coppia
Per poter presentare la domanda di adozione, i coniugi devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge (n.184 del 1983):
- Matrimonio: Possono fare domanda di adozione i coniugi che siano sposati da almeno 3 anni o, in alternativa, meno di 3 anni ma solo se possono dimostrare di aver convissuto per almeno 3 anni prima del Matrimonio in modo stabile e continuativo
- Separazione: Non deve avere avuto luogo tra i coniugi alcuna separazione negli ultimi 3 anni, neanche di fatto
- Età: tra i coniugi e il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile
- Idoneità: I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale)
Mentre i primi 3 punti sono dimostrabili attraverso certificati e dichiarazioni, ovviamente la presenza dell'ultimo requisito è molto più difficile da attestare e richiede un esame attento da parte dei servizi socio-assistenziali dell'ente locale.
Adottare un figlio deve essere una scelta matura, responsabile e completamente condivisa dai due componenti della coppia.
L' adozione è infatti un capitolo complesso e delicato della vita famigliare della coppia.
Avere un figlio adottivo significa aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, un suo carattere, bisognoso di continuare con i nuovi genitori una sua seconda possibilità di vita.
Indipendentemente dalle motivazioni che spingono a percorrere questa strada di gioia e di difficoltà, il percorso verso la genitorialità susciterà emozioni, vissuti, dinamiche famigliari complesse e diverse da caso a caso.
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